Art. 57.
(Diritti dei condannati).

      1. È riconosciuto, in conformità all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, il diritto del condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla legge ordinaria, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo.
      2. Il sistema normativo deve tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma predisporre anche tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle.
      3. Al fine di cui al comma 2 sono stabilite le misure alternative alla detenzione o di prova controllata che, attraverso prescrizioni limitative, ma non privative, della libertà personale e l'apprestamento di forme di sostegno, siano idonee a funzionare come strumenti di controllo sociale e di promozione alla risocializzazione.
      4. Il funzionamento del sistema previsto dal presente articolo deve essere assicurato attraverso la creazione e il mantenimento di una organizzazione adeguata a svolgere le funzioni di controllo e di assistenza indicate nel comma 3.
      5. Quando il giudice competente accerta che il condannato si trova nelle condizioni, legali e di merito, previste dalla legge, deve ritenere venuta meno la ragione della prosecuzione della pena detentiva continuativa in carcere e disporre

 

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che la stessa prosegua con le forme di una misura alternativa. Tale misura rappresenta un intervento ordinario e necessario attraverso il quale la pena viene eseguita anche nei casi in cui la legge ordinaria la prevede nei confronti di persone in stato di libertà.
      6. L'organo giudiziario competente agli interventi di cui al comma 5 è rappresentato dalla magistratura di sorveglianza. Alla magistratura è attribuita la funzione di assicurare una gestione dinamica della esecuzione della pena attraverso la utilizzazione degli strumenti ordinari previsti a tale scopo, rappresentati, prima, dalla promozione della redazione e della attuazione dei programmi di trattamento per la definizione dei percorsi di reinserimento sociale e dalla ammissione, poi, se ne ricorrono le condizioni, alle varie alternative alla detenzione. Tali strumenti tendono tutti alla risocializzazione dei condannati.